Perché questa materia conta
Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate adotta ogni giorno atti amministrativi. Per questo il bando chiede due blocchi: le regole generali dell'azione amministrativa (soprattutto la L. 241/1990) e l'organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. 300/1999, artt. 57-72). Sullo sfondo restano i principi costituzionali: l'art. 97 Cost. (buon andamento, imparzialità, accesso per concorso salvo i casi di legge, equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito), l'art. 98 (impiegati al servizio esclusivo della Nazione), l'art. 28 (responsabilità diretta del dipendente, estesa all'ente) e l'art. 113 (tutela giurisdizionale sempre ammessa contro gli atti della PA).
Principi e procedimento (L. 241/1990)
- Art. 1: criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Il procedimento non si aggrava se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie. Nei rapporti con il cittadino valgono collaborazione e buona fede. Per gli atti non autoritativi la PA agisce secondo il diritto privato.
- Art. 2: obbligo di concludere con provvedimento espresso, anche in forma semplificata per le domande manifestamente irricevibili o infondate. Termine generale per Stato ed enti pubblici nazionali: 30 giorni; con DPCM fino a 90; per casi complessi fino a 180 (esclusi cittadinanza e immigrazione). Sospensione per acquisire informazioni: una sola volta, massimo 30 giorni. In caso di inerzia decide il titolare del potere sostitutivo (in mancanza, il dirigente generale) in un termine pari alla metà di quello originario.
- Art. 3: la motivazione indica presupposti di fatto e ragioni giuridiche; non serve per atti normativi e a contenuto generale. Ogni atto notificato indica termine e autorità cui ricorrere.