Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, la soglia di qualificazione prevista dall'art. 67 TUIR è il superamento del:
- A.20 per cento dei diritti di voto o del 25 per cento del capitale
- B.2 per cento dei diritti di voto o del 5 per cento del capitale
- C.5 per cento dei diritti di voto o del 10 per cento del capitale
- D.1 per cento dei diritti di voto o del 3 per cento del capitale
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B. 2 per cento dei diritti di voto o del 5 per cento del capitale
Art. 67, c. 1, lett. c), TUIR. Dal 1/1/2027 la disciplina è nell'art. 76 del TU imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).