Le fonti e il 2027
L'IVA è regolata dal DPR 633/1972, mentre gli scambi intracomunitari sono nel D.L. 331/1993. L'imposta di registro sta nel DPR 131/1986, quella su successioni e donazioni nel D.Lgs. 346/1990, riformato dal D.Lgs. 139/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025. Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici: il testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e il testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, rinviato al 2027 dal D.L. 200/2025). Questa lezione segue la numerazione oggi in vigore.
IVA: i tre presupposti
- Oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi (artt. 2 e 3), oltre alle importazioni da chiunque effettuate, anche dai privati.
- Soggettivo: l'operazione è fatta nell'esercizio di imprese (art. 4) o di arti e professioni (art. 5), cioè in modo abituale, anche se non esclusivo. Le società commerciali fanno sempre attività d'impresa. Gli enti non commerciali sono soggetti solo per le attività commerciali o agricole.
- Territoriale: l'operazione è effettuata in Italia (artt. da 7 a 7-septies).
Cessioni di beni sono gli atti a titolo oneroso che trasferiscono la proprietà o diritti reali di godimento. Ci rientrano anche la vendita con riserva di proprietà, l'autoconsumo (salvo per i beni acquistati senza detrazione), le assegnazioni ai soci e gli omaggi di beni estranei all'attività, se costano più di 50 euro. Non sono cessioni quelle di denaro o crediti e quelle di aziende o rami d'azienda. Sono prestazioni di servizi quelle che derivano da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, dagli obblighi di fare, non fare e permettere, dalle locazioni e dalla somministrazione di alimenti e bevande.