Il contratto concluso da una parte legalmente incapace di contrattare è, ai sensi dell'art. 1425 c.c.:
- A.Nullo
- B.Annullabile
- C.Rescindibile
- D.Simulato
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B. Annullabile
Art. 1425 c.c.: il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.