L'imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082 c.c.). Le figure principali:
- Piccolo imprenditore (art. 2083): coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Non tiene le scritture dell'art. 2214.
- Imprenditore agricolo (art. 2135): coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse, cioè trasformazione e vendita di prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria attività.
- Imprenditore commerciale (art. 2195): attività industriali, intermediarie nella circolazione dei beni, di trasporto, bancarie, assicurative e ausiliarie. Si iscrive nel registro delle imprese entro 30 giorni dall'inizio (art. 2196). La coltivazione del fondo non è in questo elenco.
Il registro delle imprese è tenuto dall'ufficio del registro sotto la vigilanza di un giudice delegato (art. 2188). Un fatto da iscrivere non iscritto non si può opporre ai terzi, salvo prova che lo conoscevano (art. 2193). Le società di capitali, di persone diverse dalla semplice e le cooperative si iscrivono anche se non commerciali (art. 2200).
Azienda, ditta e concorrenza
- Azienda: complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (art. 2555). Il notaio deposita l'atto di trasferimento per l'iscrizione entro 30 giorni (art. 2556).
- Divieto di concorrenza dell'alienante: 5 anni; un patto più lungo vale comunque per 5 anni (art. 2557).
- Contratti: l'acquirente subentra in quelli non personali, salvo patto contrario; il terzo può recedere entro 3 mesi per giusta causa (art. 2558).
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