Le basi di diritto penale
- Legalità (art. 1 c.p.): nessuno è punito per un fatto che la legge non prevede espressamente come reato, né con pene che la legge non stabilisce.
- Successione di leggi (art. 2): se il fatto non è più reato, cessano l'esecuzione della condanna e i suoi effetti penali. Se le leggi sono diverse si applica la più favorevole, salvo che vi sia sentenza irrevocabile. Queste regole non valgono per le leggi eccezionali o temporanee.
- Causalità ed elemento soggettivo: non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40). Il delitto è punito solo se commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo previsti espressamente (art. 42). Il dolo c'è quando l'evento è previsto e voluto. La colpa c'è quando l'evento non è voluto, anche se previsto, e deriva da negligenza, imprudenza o imperizia. Si ha preterintenzione quando l'evento è più grave di quello voluto (art. 43).
- Tentativo (art. 56): richiede atti idonei, diretti in modo non equivoco. La pena è diminuita da un terzo a due terzi. Con la desistenza volontaria si risponde solo degli atti già compiuti, se sono di per sé un reato. Con il recesso attivo la pena del tentativo è diminuita da un terzo alla metà.
- Concorso (art. 110): ciascun concorrente soggiace alla pena stabilita per il reato.
I reati tributari (D.Lgs. 74/2000) dopo il D.Lgs. 87/2024
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