Dai controlli all'avviso di accertamento
L'accertamento delle imposte sui redditi è regolato dal DPR 600/1973; per l'IVA le norme parallele sono gli artt. 51-57 del DPR 633/1972. Prima dell'accertamento vero e proprio ci sono due controlli "di massa" sulle dichiarazioni:
- Liquidazione automatizzata (art. 36-bis DPR 600; art. 54-bis DPR 633 per l'IVA): procedure informatiche che correggono errori materiali e di calcolo e controllano i versamenti. Il contribuente può dare chiarimenti entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. I dati che ne risultano si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati.
- Controllo formale (art. 36-ter): si fa sulla base dei documenti chiesti al contribuente, ad esempio per escludere detrazioni e deduzioni non spettanti. Va eseguito entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. Non si chiedono documenti su dati già presenti in anagrafe tributaria.
Poteri istruttori (art. 32 DPR 600): inviti, questionari, richieste di documenti, con un termine per rispondere non inferiore a quindici giorni dalla notifica. Le richieste alle banche richiedono l'autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento o del direttore regionale, e la banca ha almeno trenta giorni per rispondere. I versamenti non giustificati sono ricavi; i prelevamenti lo sono solo se superano 1.000 euro al giorno e comunque 5.000 euro al mese e il contribuente non indica il beneficiario. L'ufficio può trattenere libri e registri per non più di sessanta giorni, ma mai le scritture cronologiche in uso.