I principi costituzionali
- Art. 23: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La riserva è relativa: la legge fissa gli elementi essenziali del tributo e può rinviare il resto a fonti secondarie.
- Art. 53: tutti, cittadini e stranieri, concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema è informato a criteri di progressività, che riguarda il sistema nel suo complesso e non ogni singola imposta. La capacità contributiva è insieme fondamento del dovere tributario e limite per il legislatore.
- Art. 75: niente referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di bilancio.
- Art. 117: il sistema tributario dello Stato è materia esclusiva statale; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è materia concorrente. L'art. 119 dà agli enti territoriali autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi di coordinamento.
Classificazione dei tributi
- Imposta: il presupposto è un fatto indice di capacità contributiva, slegato da servizi resi. Tassa: si paga per un servizio pubblico divisibile richiesto dal privato (per esempio un certificato). Contributo: lo paga chi trae un vantaggio particolare da un'opera pubblica (per esempio una bonifica).
- Dirette (reddito e patrimonio: IRPEF, IRES, IRAP) e indirette (consumi e scambi: IVA, registro).
- Personali (contano la situazione del soggetto, come i carichi di famiglia) e reali (colpiscono il singolo bene o reddito).
- Periodiche (per periodi d'imposta) e istantanee (un singolo atto, come il registro).
Continua la lezione
Sblocca il testo completo, quiz correlati, trucchetti e statistiche con l'account gratuito.