Le fonti
IRPEF e IRES sono disciplinate dal TUIR, il DPR 917/1986. L'IRAP è disciplinata dal D.Lgs. 446/1997. Il TUIR si applica fino al 31 dicembre 2026: dal 1° gennaio 2027 lo sostituisce il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), che riordina le norme senza riscriverne la sostanza. In questa lezione gli articoli citati sono quelli del TUIR del 1986, cioè la numerazione delle domande.
IRPEF: presupposto, soggetti, residenza
- Presupposto (art. 1): il possesso di redditi rientranti nelle categorie dell'art. 6.
- Soggetti passivi (art. 2): le persone fisiche, residenti e non residenti. I residenti sono tassati su tutti i redditi, ovunque prodotti; i non residenti solo su quelli prodotti in Italia (art. 3, con i criteri dell'art. 23).
- Residenza (dopo il D.Lgs. 209/2023): è residente chi, per la maggior parte del periodo d'imposta (contando anche le frazioni di giorno), ha in Italia la residenza civilistica o il domicilio, oppure vi è fisicamente presente. Il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. L'iscrizione all'anagrafe fa presumere la residenza, salvo prova contraria. I cittadini trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata si presumono residenti, sempre salvo prova contraria.
- Periodo d'imposta (art. 7): l'anno solare, con un'obbligazione autonoma per ciascun anno.
- Sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva e gli assegni per il mantenimento dei figli. Gli assegni al coniuge invece sono tassati.
Le sei categorie di reddito (art. 6)
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